Cos’è il transito?
Il transito doganale è un regime doganale utilizzato per spostare le merci da un punto A a un punto B all’interno del territorio doganale passando per un altro territorio doganale, oppure tra due o più territori doganali diversi.
Il regime di transito doganale consente di spostare le merci senza essere tenuti al pagamento di dazi, imposte e misure di politica commerciale applicabili all'importazione: in questo modo, le formalità di sdoganamento possono essere espletate a destinazione piuttosto che nel punto di ingresso nel territorio doganale, permettendo alle merci di muoversi liberamente all’interno del territorio comunitario. Dal punto di vista doganale, il transito tutela la sicurezza di una merce e “certifica” il suo spostamento all’interno del territorio comunitario dall’origine fino all’arrivo a destinazione.
Quali sono i sistemi di transito utilizzati nell’Unione Europea?
I sistemi di transito utilizzati all’interno dell’Unione Europea sono molteplici, tra i quali:
- Transito Unionale/Comune: un regime sospensivo che consente la circolazione delle merci tra due punti del territorio doganale dell'Unione Europea (Transito Unionale) e tra l’UE, Turchia, Repubblica della Macedonia del Nord, Serbia, Svizzera, Principato del Liechtenstein, Norvegia e Islanda (Transito Comune), senza il pagamento dei dazi e l’assolvimento delle formalità doganali all’importazione.
- TIR (Transports Internationaux Routiers, Trasporto Internazionale su Strada): il regime TIR consente alle merci di circolare sotto controllo doganale attraverso i confini internazionali senza il pagamento dei dazi e delle imposte normalmente dovuti all'importazione (o all'esportazione). Una condizione per l’applicabilità del regime TIR è che la movimentazione delle merci includa il trasporto su strada.
- Ammissione temporanea: un regime che prevede l’importazione temporanea delle merci extracomunitarie in esonero totale o parziale dai diritti doganali (dazio e IVA) e senza l’applicazione di misure di politica commerciale, a patto che vengano poi riesportate senza modifiche sostanziali. Il regime viene autorizzato tramite la presentazione della dichiarazione doganale di temporanea importazione oppure di un Carnet ATA.
- Nato, vie fluviali del Reno e altri regimi speciali per specifiche categorie di transito riferite alle attività militari, ai trasporti fluviali sul Reno e affluenti, e alle attività dei servizi postali.
Documentazione doganale: qual è la differenza tra il transito T1 e T2?
La documentazione doganale di accompagnamento è diversa se il transito è di tipo T1 o T2. Quali sono le differenze? Vediamole qui:
- Il transito esterno (T1) si applica solitamente alle merci provenienti da paesi extra-UE che vengono movimentate all’interno del territorio comunitario e non sono state sdoganate. Il documento, emesso da un “Ufficio di partenza”, sospende il pagamento dei dazi e delle imposte fino a quando le merci non raggiungono la loro destinazione doganale (“Ufficio di destinazione”) e vengono sdoganate con il relativo assolvimento delle formalità doganali.
- Il transito interno (T2) si applica solitamente alle merci che, per raggiungere un punto del territorio doganale, devono attraversare un territorio esterno al territorio doganale dell’Unione Europea, ad esempio Islanda, Liechtenstein, Macedonia, Norvegia, Svizzera e Turchia. Le merci che vengono accompagnate dalla documentazione per il transito T2 possono essere spostate temporaneamente fuori dal territorio doganale comunitario, e poi spostate nuovamente al suo interno, senza doverle sdoganare più volte.
Affidati al supporto degli esperti per le operazioni di transito
Gestire le operazioni di transito è fondamentale per garantire la circolazione delle merci all’interno del territorio doganale senza dover assolvere le formalità doganali e pagare i relativi dazi e imposte all’importazione. Per non sbagliare, affidati ai servizi di transito di Customs Support, gli esperti europei per il transito doganale delle merci.
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